Art. 4
In vigore dal 31 mag 2011
Le premiscele e i mangimi composti contenenti cloridrato di robenidina, etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE, autorizzati per l’alimentazione di conigli destinati alla riproduzione dal regolamento (CE) n. 2430/1999 e di conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1800/2004, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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