Art. 1
In vigore dal 31 mag 2011
Il regolamento (CE) n. 1480/2004 è così modificato:
1.
All’articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso si tratti di patate, gli esperti fitosanitari indipendenti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri, da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione a norma dell’allegato III della direttiva 2000/29/CE o da tuberi uso-seme che sono stati prodotti, sotto la supervisione degli esperti suddetti, come prima generazione dei tuberi-seme di patate certificati di cui al presente paragrafo.»
2.
L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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