Art. 1

In vigore dal 26 mag 2011
Il regolamento (CE) n. 620/2009 è modificato come segue: (1) All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all’atto della prima domanda di titolo d’importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente di un titolo d’importazione fornisce la prova di avere importato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 100 tonnellate di prodotti figuranti nell’allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» (2) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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