Art. 10

Disposizioni amministrative per l’omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo

In vigore dal 25 mag 2011
Disposizioni amministrative per l’omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo 1.   Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE del veicolo relativamente alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo stesso e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Fatte salve le disposizioni dell’allegato VII della direttiva 2007/46/CE, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata composta conformemente all'appendice 9 dell'allegato I del presente regolamento. L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. 2.   Quando concede un’omologazione CE a norma del paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 7.
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Disposizioni amministrative per l’omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo (Art. 10 Regolamento (UE) 2011/582) — Testo vigente | Portale Normativo