Art. 1
In vigore dal 18 mag 2011
Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:
(a)
All’articolo 5, è aggiunto il seguente comma:
«Per il piano di distribuzione del 2011, il primo comma del presente articolo e la prima frase del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali detenuti in Finlandia:
—
12 856 tonnellate assegnate all’Italia e
—
306 tonnellate assegnate alla Slovenia.»
(b)
Gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2011:499:oj#art-1