Art. 1
In vigore dal 12 mag 2011
Il regolamento (UE) n. 397/2010 è modificato come segue:
1)
nell’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Per la campagna 2010/11, che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .»;
2)
il seguente articolo 2 bis è inserito:
«Articolo 2 bis
In deroga all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati a partire dal 4 luglio 2011 per i quantitativi stabiliti all’ sono validi dal 1o settembre 2011 al 31 dicembre 2011.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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