Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mag 2011
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«p)
“autorità competenti”, le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;
q)
“legislazione settoriale”, gli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma;
r)
“autorità settoriali competenti”, le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi.»;
2)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento definite nella direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (*1), le imprese di assicurazione definite nella direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (*2), le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (*3), gli OICVM di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (*4), gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al presente regolamento.
(*1)
GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3."
(*2)
GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1."
(*3)
GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1."
(*4)
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;"
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) (AESFEM), che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;
c)
la capacità dell’AESFEM di accertare e controllare la conformità dell’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;
d)
l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’AESFEM, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire all'AESFEM di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;
(*5)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
ii)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’AESFEM assicura che tale accordo di cooperazione specifichi quanto meno:
i)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; nonché
ii)
le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’AESFEM di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.»;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all’AESFEM in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15.»;
b)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. L’AESFEM esamina la domanda di certificazione e prende una decisione al riguardo in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:
a)
di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;
b)
dal requisito della presenza fisica nell’Unione europea ove tale requisito risulti eccessivamente oneroso e non proporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.
L’agenzia di rating del credito presenta la domanda di esenzione ai sensi del primo comma, lettera a) o b) congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione della domanda, l’AESFEM tiene conto delle dimensioni dell’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base di tali considerazioni, l'AESFEM può concedere tale esenzione all'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1.»;
d)
il paragrafo 5 è soppresso;
e)
al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).»;
f)
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:
a)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e le pertinenti autorità di vigilanza di vigilanza dei paesi terzi interessati; nonché
b)
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.
8. Gli articoli 20 e 24 si applicano, mutatis mutandis, alle agenzie di rating del credito certificate e ai rating da loro emessi.»;
4)
l’articolo 6, paragrafo 3, è così modificato:
a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. Su richiesta di un’agenzia di rating del credito, l’AESFEM può esentare un’agenzia di rating del credito dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’AESFEM garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4.»;
5)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Esternalizzazione (outsourcing)
L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità dell’AESFEM di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.»;
6)
all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell’AESFEM o di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che l'AESFEM o un'autorità competente avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.»;
7)
all’articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’AESFEM, informazioni sulle proprie performance storiche, fra cui i dati sulla frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall’AESFEM. Quest’ultima rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.
3. Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente, entro il 31 marzo, all’AESFEM le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2.»;
8)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio dell’Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione di un'agenzia di rating del credito di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o all’articolo 17, paragrafo 3, adottata dall’AESFEM ha acquisito efficacia.»;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente all’AESFEM qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di filiali nell’Unione europea.»;
c)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’AESFEM registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.
5. L’AESFEM non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.»;
9)
gli articoli da 15 a 21 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 15
Domanda di registrazione
1. L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all’AESFEM. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.
2. Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all’AESFEM per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.
3. Un’agenzia di rating del credito presenta la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (*6) si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'AESFEM e le agenzie di rating e relativo personale.
4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l’AESFEM fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.
Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne informa l’agenzia di rating del credito.
Articolo 16
Esame della domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito da parte dell'AESFEM
1. Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’agenzia di rating del credito.
2. L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito:
a)
prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
b)
prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure
c)
richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro sessanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata.
4. La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.
Articolo 17
Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell’AESFEM
1. Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina le domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.
2. L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se una qualsiasi delle agenzie di rating del credito del gruppo:
a)
prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
b)
prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure
c)
richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
3. Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro settanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione individuale di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito del gruppo.
4. La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data della sua adozione.
Articolo 18
Notifica di una decisione di registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione e pubblicazione dell'elenco delle agenzie di rating del credito registrate
1. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20, l’AESFEM notifica la sua decisione all’agenzia di rating del credito interessata. Qualora l'AESFEM rifiuti di registrare l'agenzia di rating del credito o revochi la registrazione dell'agenzia di rating del credito, essa fornisce le motivazioni esaustive della sua decisione.
2. L'AESFEM comunica ogni decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20 alla Commissione, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) ABE, all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) [AEV(AEAP)], alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti.
3. L’AESFEM pubblica sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20. La Commissione pubblica l'elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro trenta giorni dall'aggiornamento.
Articolo 19
Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza
1. L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenute dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.
2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e le attività per le quali esse sono dovute, il loro importo, le modalità di pagamento e le modalità con cui l'AESFEM rimborsa le autorità competenti dei costi eventualmente sostenuti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.
L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.
La Commissione adotta il regolamento sulle commissioni di cui al primo comma mediante un atto delegato ex articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater.
Articolo 20
Revoca della registrazione
1. Fatto salvo l'articolo 24, l’AESFEM revoca la registrazione a un’agenzia di rating del credito se quest’ultima:
a)
rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;
b)
ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; oppure
c)
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione.
2. L’autorità competente di uno Stato membro, nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito, che reputi sussistere una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione dell’agenzia di rating del credito interessata. Se l’AESFEM decide di non revocare la registrazione all’agenzia di rating del credito interessata, fornisce motivazioni esaustive in merito.
3. La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’articolo 24, paragrafo 4.
CAPO II
VIGILANZA SVOLTA DALL'AESFEM
Articolo 21
AESFEM
1. Fatto salvo l’articolo 25 bis, l’AESFEM assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.
2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM emette e aggiorna linee guida sulla cooperazione tra l'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente, incluse le procedure e le condizioni dettagliate della delega dei compiti.
3 Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM, in cooperazione con l'ABE e l'AEAP emette ed aggiorna linee guida sull'applicazione della procedura di avallo ex articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, entro il 7 giugno 2011.
4. Entro il 2 gennaio 2012 l'AESFEM sottopone i testi di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all’approvazione della Commissione conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda:
a)
le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione di cui all'allegato II;
b)
le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5;
c)
la presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione.
d)
la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3;
e)
il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM.
5. L’AESFEM pubblica annualmente, e per la prima volta entro il 1o gennaio 2012, una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.
6. L'AESFEM presenta annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.
7. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'AESFEM coopera con l'ABE e l'AEAP consultandole entrambe prima di emettere e aggiornare linee guida e di sottoporre i testi delle norme tecniche di regolamentazione ex paragrafi 2, 3 e 4.
(*6)
GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58."
(*7)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*8)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;"
10)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 22 bis
Verifica del rispetto dell'obbligo dei test retrospettivi
1. Nell'esercizio della sua attività continua di vigilanza sulle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento, l'AESFEM verifica regolarmente il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.
2. Fatto salvo l'articolo 23, l'AESFEM, nel quadro della verifica di cui al paragrafo 1, deve anche:
a)
verificare l'esecuzione dei test retrospettivi da parte delle agenzie di rating;
b)
analizzarne i risultati;
c)
accertare che le agenzie di rating dispongano di procedure per tener conto dei risultati di detti test nelle loro metodologie di rating.»;
11)
gli articoli da 23 a 27 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 23
Non interferenza con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie
Nell’adempimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento, né l’AESFEM, né la Commissione, né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie.
Articolo 23 bis
Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23 ter a 23 quinquies
I poteri conferiti all'AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 23 ter a 23 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 23 ter
Richieste di informazioni
1. Con semplice richiesta o tramite una decisione l’AESFEM può richiedere ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.
2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'AESFEM:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e)
informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che ogni risposta alla richiesta di informazioni non deve essere inesatta o fuorviante;
f)
indica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte alle richieste sottoposte siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:
a)
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b)
dichiara la finalità della richiesta;
c)
specifica le informazioni richieste;
d)
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e)
indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;
f)
indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;
g)
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della sua decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la persona, interessata dalla richiesta, di cui al paragrafo 1 è domiciliata o residente.
Articolo 23 quater
Indagini generali
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM sono abilitati a:
a)
esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
b)
fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;
c)
convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;
d)
organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
e)
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
2. I funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora la documentazione, i dati, le procedure o altro materiale oppure le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 8), qualora le risposte alle richieste sottoposte alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
4. L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l’indagine, dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.
6. Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, nonché sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 23 quinquies
Ispezioni in loco
1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'AESFEM può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.
2. I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 23 quater, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e documentazione aziendale per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In tempo utile prima dell'ispezione, l’AESFEM avvisa della stessa l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere svolta.
4. Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili a norma del regolamento (UE) n 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.
5. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
6. L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM quali definiti al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1.
7. Qualora i funzionari dell'AESFEM e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla stessa constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.
8. Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1, o l'assistenza di cui al paragrafo 7, richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.
9. Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 23 sexies
Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AESFEM constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, nomina all'interno dell'AESFEM un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.
2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM un fascicolo completo sull'esito delle indagini.
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 23 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 quater e 23 quinquies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 23 bis.
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'AESFEM nelle attività di vigilanza.
3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.
Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.
4. Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, ne informa le persone soggette all'indagine, che hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone soggette all'indagine, dopo averle sentite conformemente agli articoli 25 e 36 quater, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM decide se le persone soggette all'indagine abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.
6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.
7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, comprese le disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee, e la raccolta di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.
Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, e alle condizioni previste all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater.
8. L'AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'AESFEM evita d'imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.
Articolo 24
Misure di vigilanza da parte dell’AESFEM
1. Laddove, in conformità dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle violazioni elencate all'allegato III, adotta una o più delle seguenti decisioni:
a)
revoca la registrazione dell’agenzia di rating del credito;
b)
vieta temporaneamente all’agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l’Unione, finché non sia posto fine alla violazione;
c)
sospende, con effetto in tutta l’Unione, l’uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché non sia posto fine alla violazione;
d)
impone all’agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;
e)
emana comunicazioni pubbliche.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
a)
la durata e la frequenza della violazione;
b)
se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;
c)
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all’avvenuta violazione;
d)
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.
3. Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM ne informa l'ABE e l'AEAP.
4. I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:
a)
dieci giorni lavorativi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o
b)
tre mesi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'ABE o dell'AEAP, il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. Lo stesso rende pubblica ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.
Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM rende altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e la possibilità che la commissione dei ricorsi sospenda l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25
Audizioni delle persone interessate
1. Prima di adottare qualsiasi decisione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.
Articolo 25 bis
Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 (uso dei rating del credito)
Le autorità settoriali competenti sono responsabili di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, ai sensi della legislazione settoriale pertinente.
CAPO III
COOPERAZIONE TRA AESFEM, AUTORITÀ COMPETENTI E AUTORITÀ SETTORIALI COMPETENTI
Articolo 26
Obbligo di cooperazione
L'AESFEM, l'ABE, l'AEAP, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente.
Articolo 27
Scambio di informazioni
1. L'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti comunicano senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento e dalla legislazione settoriale pertinente.
2. L’AESFEM può trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate intese all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, a tali autorità od organismi non può essere impedito di comunicare all’AESFEM le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.»;
12)
gli articoli 28 e 29 sono soppressi;
13)
gli articoli 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 30
Delega dei compiti dall’AESFEM alle autorità competenti
1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle linee guida emesse dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2. Tali compiti possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni ai sensi dell’articolo 23 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 6.
2. Prima di delegare compiti, l'AESFEM consulta l'autorità competente. La consultazione riguarda:
a)
la portata del compito da delegare;
b)
i tempi di esecuzione del compito da delegare; nonché
c)
la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM.
3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni, da adottarsi ad opera della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, l'AESFEM rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nello svolgimento dei compiti delegati.
4. L'AESFEM riesamina la delega di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. La delega di compiti può essere revocata in qualsiasi momento.
La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.
Articolo 31
Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti
1. Qualora un’autorità competente di uno Stato membro ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l’AESFEM a riguardo nel modo più dettagliato possibile. Se lo ritiene opportuno a fini d'indagine, l'autorità competente può anche suggerire all'AESFEM di valutare l'esigenza di avvalersi dei poteri di cui agli articoli 23 ter e 23 quater nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta in tali attività.
L’AESFEM prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi importanti della sua azione.
2. Fatto salvo l’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, se l’autorità competente notificante di uno Stato membro ritiene che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel territorio di quello Stato membro, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all’AESFEM la sospensione, a fini regolamentari, dell’uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito da parte degli istituti e altri soggetti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’autorità competente notificante fornisce all’AESFEM motivazioni esaustive riguardo alla richiesta avanzata.
Se l’AESFEM ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l’autorità competente notificante per iscritto, illustrandone i motivi. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema.
Articolo 32
Segreto professionale
1. Il segreto professionale si applica all'AESFEM, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’AESFEM, e per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
2. Tutte le informazioni acquisite o scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l’AESFEM, le autorità competenti, le autorità settoriali competenti e altre autorità e organismi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.»;
14)
l’articolo 33 è soppresso;
15)
gli articoli 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 34
Accordo sullo scambio di informazioni
L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.
Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni dell'AESFEM o delle autorità di vigilanza stesse.
Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l'AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*9).
Articolo 35
Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi
L’AESFEM può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l'AESFEM o un'autorità competente hanno ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità di vigilanza che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
(*9)
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;"
16)
al titolo IV, il titolo del capo I «Sanzioni, procedura di comitato e relazione» è sostituito da «Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni reiterate, procedura di comitato, poteri delegati e reportistica»;
17)
all'articolo 36, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità settoriale competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.»;
18)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 36 bis
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, conformemente all'articolo 23 sexies, paragrafo 5, constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza una delle violazioni elencate nell'allegato III, prende la decisione di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria secondo il paragrafo 2.
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un'agenzia di rating del credito, se l'AESFEM scopre fattori oggettivi che dimostrano che l'agenzia di rating del credito o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.
2. L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:
a)
per le violazioni di cui ai punti da 1 a 5, da 11 a 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 e 51 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 500 000 EUR e non superano 750 000 EUR;
b)
per le violazioni di cui ai punti da 6 a 8, da 16 a 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, da 37 a 40, 42, da 45 a 47, 48, 49, 52 e 54 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 300 000 EUR e non superano 450 000 EUR;
c)
per le violazioni di cui ai punti 9, 10, 26, 36, 44 e 53 della sezione I dell'allegato III, le ammende ammontano ad almeno 100 000 EUR e non superano 200 000 EUR;
d)
per le violazioni di cui ai punti 1, 6, 7 e 8 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 50 000 EUR e non superano 150 000 EUR;
e)
per le violazioni di cui ai punti 2, 4 e 5 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 25 000 EUR e non superano 75 000 EUR;
f)
per le violazioni di cui al punto 3 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 10 000 EUR e non superano 50 000 EUR;
g)
per le violazioni di cui ai punti da 1 a 3 e 11 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 150 000 EUR e non superano 300 000 EUR;
h)
per le violazioni di cui ai punti 4, 6, 8, e 10 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 90 000 EUR e non superano 200 000 EUR;
i)
per le violazioni di cui ai punti 5, 7 e 9 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 40 000 EUR e non superano 100 000 EUR.
Per decidere se l'importo di base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1'AESFEM tiene conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio sociale precedente. L'importo di base si colloca al livello più basso per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR, al livello medio per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è compreso tra 10 e 50 milioni di EUR ed al livello più alto per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.
3. Gli importi di base definiti nelle soglie indicate nel paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti nell'allegato IV.
Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.
Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è aggiunta all'importo di base.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente, e in caso l’agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, la sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio finanziario.
Se un'azione o un'omissione compiuta da un'agenzia di rating del credito costituisce più di una violazione elencata di cui all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di queste violazioni.
Articolo 36 ter
Sanzioni reiterate
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM impone, mediante decisione, una sanzione reiterata volta ad obbligare:
a)
un'agenzia di rating del credito a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d);
b)
la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 23 ter;
c)
la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 23 quater;
d)
la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione adottata a norma dell'articolo 23 quinquies.
2. La sanzione reiterata è effettiva e proporzionata. La sanzione reiterata è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'agenzia di rating del credito o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo di una sanzione reiterata corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.
4. Una sanzione reiterata può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'AESFEM.
Articolo 36 quater
Audizioni delle persone interessate dal procedimento
1. Prima di adottare una decisione d'imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e/o una sanzione reiterata ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'AESFEM.
Articolo 36 quinquies
Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate
1. L'AESFEM comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate imposte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter sono di natura amministrativa.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter costituiscono titolo esecutivo.
L'applicazione delle sanzioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'AESFEM e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest’ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.
Articolo 36 sexies
Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'AESFEM ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione reiterata. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.»;
19)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Modifica degli allegati
Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato III.»;
20)
l'articolo 38, paragrafo 2, è soppresso;
21)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 38 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all'articolo 37, è conferito alla Commissione per una durata di quattro anni a partire da il 1o giugno 2011 La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.
Articolo 38 ter
Revoca della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all’articolo 37, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 38 quater
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»;
22)
l’articolo 39 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il 1o luglio 2011, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nell’Unione.»;
23)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 39 bis
Relazione dell'AESFEM
Entro il 31 dicembre 2011, l'AESFEM valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e compiti in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;
24)
all’articolo 40, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari e altre entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafi 4 e 5.»;
25)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 40 bis
Misure transitorie relative all’AESFEM
1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai collegi, nel caso siano stati istituiti, cessa a decorrere dal 1o luglio 2011.
Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dal collegio pertinente entro il 7 settembre 2010 non è trasferita all'AESFEM e queste autorità e il collegio competente adottano la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'AESFEM si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, o di copie certificate degli stessi, alla data di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’AESFEM quanto prima e al più tardi entro il 1o luglio 2011. Le stesse autorità competenti e i collegi forniscono all’AESFEM tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all’applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.
4. L’AESFEM agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti e dai collegi di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.
5. La registrazione di un'agenzia di rating del credito a norma del titolo III, capo I, da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'AESFEM.
6. Entro il 1o luglio 2014 e nell'ambito della sua vigilanza continuativa, l'AESFEM esegue almeno una verifica di tutte le agenzie di rating del credito che rientrano tra le sue competenze di vigilanza.»;
26)
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;
27)
sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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