Art. 1

In vigore dal 11 mag 2011
Il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007»; 2) all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti: «c) ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii): quelli disponibili al 1o settembre 2010 come media annuale su tre anni consecutivi; d) ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv): quelli disponibili al 1o settembre 2012 come media annuale su tre anni consecutivi.»; 3) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera a), dopo il punto ii) è inserito quanto segue: «oppure iii) entro il 31 ottobre 2011, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2012; oppure iv) entro il 30 aprile 2013, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2013;» b) il paragrafo 3 è così modificato: i) la seconda frase è sostituita dalla seguente: «I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv).»; ii) è aggiunto il comma seguente: «I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), o del paragrafo 1, lettera a), punto iv). I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iii), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto iv).»; 4) l’articolo 10, paragrafo 3, è così modificato: a) alla fine della lettera b) è aggiunta la parola «oppure»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «c) entro il 15 dicembre 2011 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), oppure d) entro il 15 giugno 2013 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iv).»; 5) all’articolo 32, paragrafo 2, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal prossimo regolamento, qualora anteriore».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:512:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo