Art. 15

Esercizio della delega

In vigore dal 11 mag 2011
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 9, secondo comma, all', paragrafo 7, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 6, quarto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 3 giugno 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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