Art. 2
In vigore dal 10 mag 2011
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 1035/2010 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Se i dazi definitivi sono più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
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