Art. 5

In vigore dal 9 mag 2011
1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell', paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone e entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, nonché le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associati. 2.   L'allegato II riporta i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco. 3.   L'allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
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