Art. 11

In vigore dal 9 mag 2011
1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni. 2.   Qualsiasi informazione fornita o ricevuta ai sensi del presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:442:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo