Art. 1

In vigore dal 6 mag 2011
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti commercializzati nell’Unione europea alle condizioni specificate nell’allegato stesso. 2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 sono incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione europea, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:440:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo