Art. 4

In vigore dal 6 mag 2011
1.   Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’. 2.   Nella casella n. 4 dei certificati d’origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — regolamento (UE) n. 439/2011». 3.   Ogni trimestre, le autorità competenti di Capo Verde presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.
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