Art. 4

In vigore dal 5 mag 2011
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N-105 04/92 1049 Bruxelles BELGIO Fax + 32 22956505 2.   A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:443:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo