Art. 1

In vigore dal 5 mag 2011
L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato: 1) alla lettera a), punti 4, 5 e punti da 7 a 10, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia», le parole «(fino al 31 marzo 2011)» sono sostituite da «(fino al 31 marzo 2014)»; 2) alla lettera b), punto 2, nella seconda colonna, dopo la parola «Spagna», sono aggiunte le parole «(eccetto la comunità autonoma di Castilla y Léon)»; 3) il testo della lettera d) è modificato come segue: a) al punto 3, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia» sono aggiunte le parole «(eccetto la prefettura di Argolida)»; b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Grapevine flavescence dorée MLO Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena), Italia (Basilicata) e (Sardegna, fino al 31 marzo 2014)».
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