Art. 1
In vigore dal 5 mag 2011
L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:
1)
alla lettera a), punti 4, 5 e punti da 7 a 10, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia», le parole «(fino al 31 marzo 2011)» sono sostituite da «(fino al 31 marzo 2014)»;
2)
alla lettera b), punto 2, nella seconda colonna, dopo la parola «Spagna», sono aggiunte le parole «(eccetto la comunità autonoma di Castilla y Léon)»;
3)
il testo della lettera d) è modificato come segue:
a)
al punto 3, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia» sono aggiunte le parole «(eccetto la prefettura di Argolida)»;
b)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Grapevine flavescence dorée MLO
Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena), Italia (Basilicata) e (Sardegna, fino al 31 marzo 2014)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:436:oj#art-1