Art. 1
In vigore dal 5 mag 2011
All’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2015. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;».
Storico versioni
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