Art. 1

In vigore dal 4 mag 2011
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 2-furaldeide (anche detta aldeide furanica o furfurolo), attualmente classificata al codice NC 2932 12 00 , originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   L’importo del dazio applicabile è di 352 EUR alla tonnellata. 3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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