Art. 2

In vigore dal 4 mag 2011
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011. Le soppressioni delle voci relative a zucchine e pere provenienti dalla Turchia si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2011/433 — Testo vigente | Portale Normativo