Art. 1
In vigore dal 4 mag 2011
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non devono essere inserite nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite, di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
I prodotti che recano queste indicazioni sulla salute, immessi sul mercato o etichettati a una data precedente quella di cui all’, possono tuttavia restare sul mercato per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere da tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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