Art. 1

Pubblicazione di informazioni

In vigore dal 2 mag 2011
Al titolo IV, capo 8, del regolamento (CE) n. 889/2008 è inserito il seguente articolo 92 bis: «Articolo 92 bis Pubblicazione di informazioni Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzano il modello riportato nell'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.» "
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