Art. 1
In vigore dal 29 apr 2011
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.
3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, ottenuti conformemente al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (*1). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi al furano, al carbammato di etile, alle sostanze perfluoroalchiliche e all'acrilammide ottenuti conformemente alle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (*2), 2010/133/UE (*3), 2010/161/UE (*4) e 2010/307/UE (*5).
(*1)
GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40."
(*2) ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56."
(*3)
GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53."
(*4)
GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22."
(*5)
GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.»;"
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Anche i dati relativi all'occorrenza dei contaminanti raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati all'EFSA, ove opportuno.»;
2)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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