Art. 1
In vigore dal 27 apr 2011
L’ del regolamento (CE) n. 259/2008 è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La pubblicazione di cui all’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni relative ai beneficiari che sono persone giuridiche:»;
b)
la lettera a) è soppressa;
c)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
c)
nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;»
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le persone giuridiche, gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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