Art. 1

In vigore dal 27 apr 2011
Gli Stati membri trasmettono i dati statistici relativi all’immissione sul mercato dei pesticidi specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando il formato SDMX per lo scambio di dati e metadati statistici. I dati sono trasmessi o caricati elettronicamente al punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. Gli Stati membri trasmettono i dati richiesti conformemente alle specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat).
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