Art. 1
In vigore dal 20 apr 2011
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1187/2009.
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