Art. 1

In vigore dal 18 apr 2011
In deroga alle lettere a) e b), dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o settembre 2011, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna della campagna di commercializzazione 2010/2011 da riportare alla campagna successiva.
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