Art. 1
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
In vigore dal 15 apr 2011
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Per la campagna 2011/2012, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
a)
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania e ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
b)
territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.
Storico versioni
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