Art. 1

In vigore dal 11 apr 2011
Il regolamento (CE) n. 215/2008 è così modificato: 1) all’articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l’esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell’Unione conformemente all’articolo 17, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione.»; 2) all’articolo 17 sono aggiunti i commi seguenti: «Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell’Unione. Essa ne informa contemporaneamente l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante). Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, i capi delle delegazioni dell’Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione delle risorse FES e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati. La Commissione può revocare tale delega conformemente alla propria regolamentazione. Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l’alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell’Unione e i servizi della Commissione. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) possono concordare modalità dettagliate volte a facilitare l’esecuzione l’esecuzione, da parte delle delegazioni dell’Unione, delle risorse previste per le spese di sostegno connesse al FES a norma dell’articolo 6 dell’accordo interno. Tali modalità non contemplano deroghe alle disposizioni del presente regolamento.»; 3) all’articolo 25, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Quando la Commissione esegue le risorse FES in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell’Unione conformemente all’articolo 17, secondo comma, o indirettamente secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e agli articoli da 26 a 29.»; 4) all’articolo 32, è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell’esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa al contempo l’alto rappresentante.»; 5) all’articolo 38, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.»; 6) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 38 bis 1.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all’esecuzione delle risorse FES a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità che possa influire sull’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Se viene a crearsi una situazione o un conflitto del tipo di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell’Unione ne informano senza indugio i direttori generali competenti della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione. 2.   Qualora i capi delle delegazioni dell’Unione si trovino in una situazione di cui all’articolo 37, paragrafo 4, essi sottopongono la questione all’istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, essi informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. 3.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all’articolo 38. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell’Unione contengono informazioni sull’efficienza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l’affidabilità di cui all’articolo 54, paragrafo 2 bis. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell’ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato. I capi delle delegazioni dell’Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e ad aiutare l’ordinatore delegato competente. 4.   I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, rispondono ad ogni richiesta presentata dall’ordinatore delegato di sua iniziativa o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo. 5.   La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico, conformemente agli articoli 142, 143 e 144.»; 7) all’articolo 39, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Il contabile della Commissione rimane responsabile dell’esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell’Unione.»; 8) l’articolo 54 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis   In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell’Unione, l’ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell’Unione sono responsabili dell’adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall’ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell’Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le loro funzioni essi devono seguire corsi di formazione specifici sui compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull’esecuzione delle risorse FES, conformemente all’articolo 37, paragrafo 3. I capi delle delegazioni dell’Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 38 bis, paragrafo 3. Ogni anno, i capi delle delegazioni dell’Unione forniscono all’ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l’affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all’ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, come disposto dall’articolo 38.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Quando i capi delle delegazioni dell’Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, l’istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo 3. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, essa presenta una relazione corredata di raccomandazioni all’ordinatore, all’alto rappresentante e all’ordinatore delegato, se questi non è in causa, nonché al revisore interno. Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione può chiedere all’alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l’alto rappresentante procederà come più opportuno conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull’azione disciplinare e/o sul pagamento di un indennizzo, così come raccomandato dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono pienamente l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze previste dall’articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l’, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.»; 9) all’articolo 89 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’articolo 17, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.»; 10) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 144 bis Al SEAE si applicano integralmente le procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.»
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