Art. 1

Prodotti non conformi

In vigore dal 11 apr 2011
Il regolamento (UE) n. 297/2011 è così modificato: 1) L' è così modificato: a) Al paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba o da esse proveniente, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.» b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il modello della dichiarazione di cui al paragrafo 3 è contenuto nell'allegato I. La dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e per i prodotti di cui al paragrafo 3, terzo trattino, è accompagnata da un rapporto di analisi.» 2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Prodotti non conformi Gli alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai livelli massimi di cui all'allegato II non sono immessi sul mercato. Tali alimenti per animali e prodotti alimentari non conformi sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.» 3) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 4) È aggiunto un nuovo allegato II, che figura come allegato II del presente regolamento.
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