Art. 2
In vigore dal 11 apr 2011
1. Per un periodo transitorio fino al 15 maggio 2011 le partite di ostriche giapponesi corredate di certificati sanitari rilasciati a norma della parte A o B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento e di un certificato sanitario rilasciato a norma dell’allegato II del regolamento (UE) n. 175/2010 possono essere immesse sul mercato a condizione che esse raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.
2. Per un periodo transitorio fino al 1o luglio 2012 le partite di animali di acquacoltura corredate di certificati sanitari rilasciati a norma della parte A o B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono essere immesse sul mercato purché non siano applicabili gli attestati di polizia sanitaria relativi all’OsHV-1 μvar di cui alla parte II dei certificati e le partite raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.
Storico versioni
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