Art. 1

Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

In vigore dal 11 apr 2011
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato: 1) all’, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (*1); (*1)   GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.»;" 2) all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iii): «iii) all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;» 3) è inserito il seguente articolo 8 ter: «Articolo 8 ter Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE 1.   Le partite di molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell’allegato II e alle note esplicative nell’allegato V se gli animali: a) sono introdotti in Stati membri o parti degli stessi elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella; b) appartengono alle specie elencate nella parte C dell’allegato II come specie sensibili alle malattie per le quali viene applicato un programma di sorveglianza a norma della decisione 2010/221/UE, conformemente alla lettera a). 2.   Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative di cui al suddetto paragrafo 1. 3.   Il presente articolo non è applicabile alle partite destinate ai centri di spedizione, ai centri di depurazione o a imprese analoghe attrezzati di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall’autorità competente, che: a) rende inattivi i virus con involucro; oppure b) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»; 4) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
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