Art. 1
Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE
In vigore dal 11 apr 2011
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:
1)
all’, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
animali di acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento e ai centri di spedizione, ai centri di depurazione e a imprese analoghe prima del consumo umano, in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (*1);
(*1)
GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.»;"
2)
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iii):
«iii)
all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;»
3)
è inserito il seguente articolo 8 ter:
«Articolo 8 ter
Molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano in Stati membri e parti degli stessi che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE
1. Le partite di molluschi vivi destinati a centri di spedizione, centri di depurazione e imprese analoghe prima del consumo umano devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte B dell’allegato II e alle note esplicative nell’allegato V se gli animali:
a)
sono introdotti in Stati membri o parti degli stessi elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui all’allegato III della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di sorveglianza per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;
b)
appartengono alle specie elencate nella parte C dell’allegato II come specie sensibili alle malattie per le quali viene applicato un programma di sorveglianza a norma della decisione 2010/221/UE, conformemente alla lettera a).
2. Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative di cui al suddetto paragrafo 1.
3. Il presente articolo non è applicabile alle partite destinate ai centri di spedizione, ai centri di depurazione o a imprese analoghe attrezzati di un sistema di trattamento delle acque reflue convalidato dall’autorità competente, che:
a)
rende inattivi i virus con involucro; oppure
b)
riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»;
4)
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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