Art. 1

In vigore dal 8 apr 2011
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) all’articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto concerne l’etichettatura, il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione (*1) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007. (*1)   GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»;" 2) all’articolo 95, è inserito il seguente paragrafo 10 bis: «10 bis   Per quanto concerne il vino, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012. I vini prodotti, confezionati ed etichettati anteriormente al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»; 3) nell’allegato VIII, sezione A, dopo l’additivo alimentare E 341 (i) (Fosfato monocalcico), è inserita la seguente riga: «B E 392* Estratti di rosmarino x x Soltanto se ottenuti da produzione biologica e se per l’estrazione è impiegato unicamente l’etanolo» 4) nell’allegato XI, parte A, il punto 9 è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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