Art. 1
In vigore dal 8 apr 2011
1. Un contingente tariffario d’importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell’Unione, conformemente a quanto stabilito nell’allegato.
2. Il dazio doganale nullo si applica a condizione che:
a)
i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine in conformità al protocollo n. 2 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione;
b)
i vini importati non beneficino di sovvenzioni all’esportazione.
Storico versioni
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