Art. 1

In vigore dal 8 apr 2011
1.   Un contingente tariffario d’importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell’Unione, conformemente a quanto stabilito nell’allegato. 2.   Il dazio doganale nullo si applica a condizione che: a) i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine in conformità al protocollo n. 2 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione; b) i vini importati non beneficino di sovvenzioni all’esportazione.
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