Art. 1

Modifiche

In vigore dal 5 apr 2011
Modifiche Il regolamento (CE) n. 377/2004 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate sulla rete web sicura di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri istituita con decisione 2005/267/CE del Consiglio (*1) (ICONet), nella sezione dedicata alle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. La Commissione trasmette inoltre tali informazioni al Consiglio. (*1)   GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.»;" 2) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite ICONet, — scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione da parte dei richiedenti asilo,»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I rappresentanti della Commissione e dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (*2), possono partecipare alle riunioni organizzate nell’ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione; tuttavia, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le riunioni possono tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità. (*2)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.»;" c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Spetta allo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea prendere l’iniziativa di organizzare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza. Queste riunioni possono essere organizzate anche su iniziativa di altri Stati membri.»; 3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea o, se tale Stato membro non è rappresentato nel paese o nella regione interessati, lo Stato membro facente funzione di presidenza redige per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al termine di ogni semestre, una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione in paesi e/o regioni specifici di particolare interesse per l’Unione, nonché sulla situazione in tali paesi e/o regioni in materie inerenti all’immigrazione illegale tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compresi i diritti umani. La selezione, in seguito a una consultazione degli Stati membri e della Commissione, dei paesi e/o delle regioni di particolare interesse per l’Unione si basa su indicatori obiettivi di migrazione, ad esempio statistiche sull’immigrazione illegale, analisi dei rischi e altre informazioni o relazioni pertinenti preparate da Frontex e dall’ufficio europeo di sostegno per l’asilo, e tiene conto della politica globale di relazioni esterne dell’Unione. 2.   Le relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 sono redatte conformemente al modello stabilito con decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all’immigrazione illegale (*3), e indicano i criteri di selezione applicati. 3.   Sulla base delle relazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1, tenuto conto, se del caso, degli aspetti relativi ai diritti umani, la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un resoconto fattuale sullo sviluppo delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione corredato, se del caso, di raccomandazioni. (*3)   GU L 264 dell’8.10.2005, pag. 8.» "
Storico versioni

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