Art. 6
Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat)
In vigore dal 5 apr 2011
Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat)
Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati o i microdati (definitivi, convalidati e accettati) e i metadati richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat per mezzo di un punto di ingresso unico.
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