Art. 6

Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat)

In vigore dal 5 apr 2011
Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat) Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati o i microdati (definitivi, convalidati e accettati) e i metadati richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat per mezzo di un punto di ingresso unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:328:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat) (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/328) — Testo vigente | Portale Normativo