Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 apr 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decesso», la scomparsa permanente di ogni segno di vita in qualsiasi momento successivo alla nascita in vita (cessazione postnatale delle funzioni vitali senza possibilità di rianimazione). Questa definizione non comprende i nati morti; b) «nato morto», la morte del feto, ossia il decesso prima dell’espulsione o dell’estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari; c) «età gestazionale», la durata della gestazione, misurata dal primo giorno dell’ultimo periodo mestruale regolare. L’età gestazionale è espressa in numero di giorni completi o di settimane complete; d) «decesso neonatale», il decesso di un nato vivo che sopravviene nel corso dei primi 28 giorni completi di vita (giorni 0-27); e) «parità», il numero di nati vivi o nati morti anteriori (0, 1, 2, 3 o più nati vivi o nati morti anteriori); f) «altri decessi», i decessi che sopravvengono dopo il periodo del decesso neonatale, ossia dopo il ventottesimo giorno completo di vita; g) «causa iniziale del decesso», la malattia o il traumatismo che ha avviato il concatenamento di eventi morbosi che conduce direttamente alla morte o le circostanze dell’incidente o della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale; h) «residente», residente abituale nel luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, non considerando le assenze temporanee per svaghi, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate come residenti abituali dell’area geografica in questione soltanto le persone: i) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o ii) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di permanervi per almeno un anno. Se le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possono essere determinate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.
Storico versioni

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