Art. 2
In vigore dal 28 mar 2011
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti sottoelencati, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme prima del 21 ottobre 2011:
a) aldicarb: cereali;
b) bromopropilato: gelatina di cotogne, vino, uva passa, succo di pomodoro, pomodori in conserva, fagioli, infusioni di erbe (fiori);
c) clorfenvinfos: funghi coltivati;
d) endosulfan: pomodori in conserva, vino, uva passa, succo di pera, succo di pomodoro, succo d'uva, infusioni di erbe (fiori, foglie, radici);
e) EPTC: fiocchi di patate, patate fritte, mais, semi di girasole, legumi;
f) etion: succo di azzeruolo, succo di cherimolia, succo di guava, lenticchie, germogli di bambù, erbe essiccate (salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello);
g) fention: olio di oliva;
h) fomesafen: fagioli e piselli (con e senza baccello, legumi da granella), semi di soia;
i) metabenztiazuron: tutti gli ortaggi;
j) metidation: frutta e ortaggi, esclusi gli agrumi; piselli secchi, mais, sorgo, semi girasole e semi di colza;
k) simazina: frutta e ortaggi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi; cereali;
l) tetradifon: vino, uva passa, legumi da granella;
m) triforine: frutta e ortaggi, escluse le pomacee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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