Art. 2

In vigore dal 28 mar 2011
Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti sottoelencati, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme prima del 21 ottobre 2011: a)   aldicarb: cereali; b)   bromopropilato: gelatina di cotogne, vino, uva passa, succo di pomodoro, pomodori in conserva, fagioli, infusioni di erbe (fiori); c)   clorfenvinfos: funghi coltivati; d)   endosulfan: pomodori in conserva, vino, uva passa, succo di pera, succo di pomodoro, succo d'uva, infusioni di erbe (fiori, foglie, radici); e)   EPTC: fiocchi di patate, patate fritte, mais, semi di girasole, legumi; f)   etion: succo di azzeruolo, succo di cherimolia, succo di guava, lenticchie, germogli di bambù, erbe essiccate (salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello); g)   fention: olio di oliva; h)   fomesafen: fagioli e piselli (con e senza baccello, legumi da granella), semi di soia; i)   metabenztiazuron: tutti gli ortaggi; j)   metidation: frutta e ortaggi, esclusi gli agrumi; piselli secchi, mais, sorgo, semi girasole e semi di colza; k)   simazina: frutta e ortaggi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi; cereali; l)   tetradifon: vino, uva passa, legumi da granella; m)   triforine: frutta e ortaggi, escluse le pomacee.
Storico versioni

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