Art. 4

Notifica preventiva

In vigore dal 25 mar 2011
Notifica preventiva Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all' alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero (di seguito denominato «PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.
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