Art. 1
In vigore dal 25 mar 2011
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*1) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, laddove l'autorità competente giudichi tale autorizzazione necessaria per proteggere i civili e le zone popolate da civili in Libia che sono esposti alla minaccia di un attacco, a condizione che, nel caso di prestazione di assistenza pertinente a beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, lo Stato membro interessato abbia preventivamente informato il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
(*1)
GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.»
"
2)
Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 4 bis
1. È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo registrato in Libia, oppure di proprietà di o gestito da cittadini o entità libici:
a)
sorvolare il territorio dell'Unione;
b)
effettuare scali nel territorio dell'Unione, indipendentemente dallo scopo; o
c)
gestire qualsiasi servizio aereo verso l'Unione o proveniente dall'Unione,
salvo che il volo specifico non sia stato approvato preventivamente dal comitato delle sanzioni ovvero in caso di atterraggio di emergenza.
2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo 4 ter
1. È vietato a qualsiasi aeromobile o vettore aereo nell'Unione, oppure di proprietà di o gestito da cittadini dell'Unione o da entità registrate o costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro:
a)
sorvolare il territorio della Libia;
b)
effettuare scali nel territorio della Libia, indipendentemente dallo scopo; o
c)
gestire qualsiasi servizio aereo verso la Libia o proveniente dalla Libia.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli:
i)
il cui scopo è esclusivamente umanitario, come la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti e operatori umanitari e relativa assistenza;
ii)
di evacuazione dalla Libia;
iii)
autorizzati dal punto 4 o 8 dell'UNSCR 1973 (2011); o
iv)
che gli Stati membri considerano, agendo sulla base dell'autorizzazione conferita dal punto 8 dell'UNSCR 1973 (2011), necessari per l'interesse del popolo libico.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»
3)
All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011) o dei punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011).
2. Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi, non inclusi nell’allegato II, che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone, entità o organismi che sono autorità libiche, o come persone, entità o organismi che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento, o come persone, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una qualsiasi delle persone, delle entità o degli organismi suddetti, oppure entità o oganismi posseduti o controllati da queste o dalle persone, entità o organismi elencati nell'allegato II.»
4)
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.»
5)
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis
In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura o l'agevolazione della fornitura di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»
6)
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate nel presente regolamento, alle autorità della Libia o a qualsiasi persona, entità o organismo che avanza diritti per loro conto o a loro favore.
Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi non rispondono delle loro azioni compiute in buona fede in esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.»
7)
All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il riferimento all'articolo 4 è sostituito da un riferimento all'articolo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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