Art. 1
In vigore dal 23 mar 2011
Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 14 marzo 2011 al 18 marzo 2011, a norma del regolamento (UE) n. 222/2011 sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione, è applicato un coefficiente di attribuzione del 67,106224 %. Le domande di certificato presentate dal 21 marzo 2011 al 25 marzo 2011 sono respinte e dal 28 marzo 2011 è disposta la chiusura del periodo di presentazione delle domande di certificati.
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