Art. 1
In vigore dal 22 mar 2011
Il regolamento (CE) n. 633/2007 è così modificato: all’articolo 7, i primi due commi sono numerati e vengono inseriti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:
«3. Allorquando uno Stato membro o un prestatore di servizi di navigazione aerea sia impegnato contemporaneamente nello sviluppo di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo e nell’attuazione del regolamento (CE) n. 1032/2006 tra i suoi sistemi, i sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), si conformano a quanto disposto nell’allegato I entro il 31 dicembre 2012.
4. Allorquando uno Stato membro o un prestatore di servizi di navigazione aerea abbia a tal fine predisposto o firmato un contratto vincolante, o sviluppato un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per i sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per cui non sia possibile garantire la conformità alle disposizioni del punto 6 dell’allegato I, il prestatore di servizi di navigazione aerea o l’unità militare di controllo può usare, fino al 31 dicembre 2014, altre versioni del protocollo Internet per le comunicazioni peer-to-peer tra i suoi sistemi.
Tali Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea provvedono a che tutte le comunicazioni peer-to-peer tra i loro sistemi e quelli di altri Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea siano conformi alle disposizioni dell’allegato I, a meno che un accordo bilaterale concluso prime del 20 aprile 2011 consenta l’uso di altre versioni del protocollo Internet per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2014.
5. Gli Stati membri di cui ai paragrafi 3 e 4 forniscono alla Commissione, prima del 20 aprile 2011, informazioni dettagliate in merito alle misure applicate dal prestatore di servizi di navigazione aerea o dall’unità militare di controllo al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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