Art. 1

In vigore dal 21 mar 2011
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, attualmente classificabili ai codici NC 2849 90 30 e ex 3824 30 00  (15) (codice TARIC 3824 30 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 33 %. 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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