Art. 1
In vigore dal 21 mar 2011
Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell’allegato II sono elencate le persone identificate dalla commissione d’inchiesta internazionale come responsabili degli avvenimenti del 28 settembre 2009 nella Repubblica di Guinea, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a queste associate, designati dal Consiglio conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (*1).
(*1)
GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.»;"
2)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 15 bis
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato II.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato II è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»;
4)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2011:269:oj#art-1