Art. 2
In vigore dal 17 mar 2011
1. Le definizioni da applicare al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelle che figurano nell’allegato I.
2. Le classificazioni dettagliate da utilizzare nel modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelle riportate nell’allegato II.
3. I criteri per la diffusione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato III.
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