Art. 1

In vigore dal 16 mar 2011
1.   È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 e 6908 90 99 , originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente: Società Dazio Codice addizionale TARIC Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd 35,5  % B009 Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd 36,6  % B010 Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd; Foshan Gani Ceramics Co., Ltd 26,2  % B011 Società elencate nell'allegato I 32,3  % B012 Tutte le altre società 73,0  % B999 3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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