Art. 1

In vigore dal 16 mar 2011
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato come segue: 1) all’articolo 3, si aggiunge il seguente paragrafo: «3.   I quantitativi annui stabiliti per il gruppo 5 sono gestiti in una prima fase assegnando i diritti all’importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli d’importazione.»; 2) gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della sua prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato, durante ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 50 tonnellate di prodotti inclusi nell’allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) o preparazioni del codice NC 0210 99 39 . Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda il gruppo 5, il richiedente di un diritto di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato almeno 250 tonnellate di prodotti inclusi nell’allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di preparazioni di cui al codice NC 0210 99 39 durante ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. La domanda di titolo reca l’indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, all’atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente può fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui al codice NC 0207 o NC 0210 , in preparazioni di pollame di cui al codice NC 1602 , contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 10 00 contenenti esclusivamente carne di pollame. Ai fini del presente paragrafo, per “trasformatore” si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell’IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l’attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato. 3.   Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento. 4.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri dei gruppi 3, 6 e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande relative ciascuna ad un solo paese d’origine sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda. 5.   Per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, la domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia: a) per i gruppi 2 e 3, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo o di diritti di importazione è pari al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato; b) per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate. Per il gruppo 5 le domande di diritti di importazione devono essere pari ad un minimo di 100 tonnellate e ad un massimo del 10 % del quantitativo disponibile per il contingente interessato nel sottoperiodo di cui trattasi. 6.   I titoli comportano l’obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura “sì” è contrassegnata con una crocetta. 7.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B. I titoli per i prodotti dei gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C. I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D. Articolo 5 1.   La domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingentale. Tuttavia, la domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 relativa al sottoperiodo avente inizio il 1o luglio 2011 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del maggio 2011. 2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. per i gruppi diversi dal gruppo 5. Tuttavia, per le domande di titolo relative ai gruppi 1, 4 e 7, la cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg. e per le domande di diritto di importazione per il gruppo 5 la cauzione è fissata a 6 EUR/100 kg. 3.   Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi. 4.   I diritti di importazione sono concessi e i titoli sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno del mese di presentazione delle domande ed entro l’ultimo giorno dello stesso mese. I diritti di importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo di importazione e non sono trasferibili. 5.   Per il gruppo 5, il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione. Per questo gruppo i titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione. Per il gruppo 5 l’operatore costituisce una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. al momento del rilascio del titolo di importazione. Ogni titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti ed una parte proporzionale della cauzione costituita per i diritti di importazione conformemente al paragrafo 2 viene immediatamente svincolata. 6.   Le domande di titoli di importazione corrispondono al quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Quest’obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*2). Articolo 6 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) per tutti i gruppi tranne il gruppo 5 entro il decimo giorno del mese successivo al mese di presentazione delle domande, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato; b) per il gruppo 5 entro i decimo giorno del mese successivo a ciascun sottoperiodo, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale sottoperiodo. 2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato. 3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli di importazione ei quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati: a) una prima volta unitamente alle comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda le domande presentate per l’ultimo sottoperiodo del periodo continentale annuo; b) una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a). Per il gruppo 3, la comunicazione di cui alla lettera a), primo comma, non si applica. 4.   I quantitativi i di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo e per origine. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1." (*2)   GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»;" 3) all’articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) il secondo comma è soppresso; b) il seguente comma è aggiunto: «Tuttavia, per il gruppo 5 i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*3). I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno di questo stesso periodo contingentale. (*3)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.» "
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