Art. 2

In vigore dal 15 mar 2011
1.   La registrazione di sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo regolamento possono essere presentati conformemente all’allegato del presente regolamento a decorrere dal 19 marzo 2011 e si conformano al presente regolamento entro il 19 marzo 2013. 2.   La registrazione di sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 che non risulta conforme all’allegato del presente regolamento è aggiornata per renderla ad esso conforme entro 19 marzo 2013. L’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applica a tale aggiornamento.
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