Art. 36

Uso della documentazione tecnica appropriata

In vigore dal 9 mar 2011
Uso della documentazione tecnica appropriata 1.   Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che: a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione; b) il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure c) il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova. 2.   Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica appropriata di cui al paragrafo 1 è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V.
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