Art. 1
In vigore dal 9 mar 2011
Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. I prodotti originari della Norvegia elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.
2. Le importazioni dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari menzionati nel paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (*1).
3. Si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (*2).
4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0710 e 09.0712 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. Inoltre il beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0714 non è concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
(*1)
GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22."
(*2)
GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 e 09.0750.»;
3)
il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:230:oj#art-1