Art. 2
In vigore dal 2 mar 2011
Nel regolamento (CE) n. 180/2008, l’ è sostituito dal seguente:
«
1. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con i suoi laboratori per la sanità animale e le malattie degli equini, Francia, è designata come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
2. Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori preposti alla diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono indicati nell’allegato del presente regolamento.»
Storico versioni
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